Aspetti legislativi del mercato

Aspetti legislativi del mercato

Le informazioni di legge possono cambiare in ogni momento per via del naturale rinnovamento delle disposizioni nazionali e sovranazionali: pertanto, le informazioni contenute in queste pagine hanno scopo indicativo e potrebbero non rappresentare lo stato attuale della legislazione in vigore.

La messa in commercio della birra è un aspetto strettamente normato, in quanto è compito delle Autorità competenti vigilare sul mercato per garantire la sicurezza del consumatore, ma anche tutelare l’equa concorrenza, gli scambi commerciali e la corretta presentazione del prodotto agli acquirenti.

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Il principale aspetto con cui viene definita una birra dal punto di vista commerciale è la denominazione di vendita. Per qualsiasi alimento, essa rappresenta  il nome previsto dalla legge: un prodotto, infatti, può avere nomi commerciali di fantasia, ma è necessario che l’etichetta specifichi la denominazione di vendita legale. Lo scopo è quello di permettere al consumatore di conoscere l’effettiva natura dell’alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso.

Le denominazioni di vendita previste per la birra sono elencate nella seguente tabella:

Denominazione Titolo alcolometrico volumico (% v/v) Grado Plato saccarometrico
Birra analcolica inf. a 1,2 tra 3 e 8
Birra leggera o light tra 1,2 e 3,5 tra 5 e 10,5
Birra sup. a 3,5 sup. a 10,5
Birra speciale sup. a 3,5 sup. a 12,5
Birra doppio malto sup. a 3,5 sup. a 14,5

Il grado saccarometrico, espresso in gradi Plato,  è la misura della densità del mosto, misurata in percentuale peso/peso ed espressa come densità di una soluzione acquosa di saccarosio.

Una eventuale aggiunta di frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, implica nella denominazione di vendita l’obbligo di indicare il nome della sostanza caratterizzante.

Ai fini di permettere la corretta identificazione da parte del consumatore, la legge stabilisce che sull’etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita devono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili:

  • il contenuto
  • il termine minimo di conservazione
  • il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.

Sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza e larghezza non inferiore a 2 millimetri, deve essere riportato il marchio che valga ad identificare l’azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione (integrazione dell’art. 12 della Legge 16.8.1962 con l’art. 10 della Legge 16.7.1974).

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Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, devono avere solo le seguenti capacità volumetriche:

  • centilitri 20, 33, 50, 66 (per ogni capacità l’art. 12 della Legge 16.8.1962 indica anche le rispettive tolleranze consentite).
  • per la birra confezionata in scatole metalliche è consentita la capacità di 34 centilitri.
  • per i fusti non è prevista alcuna capacità obbligatoria e sui quali deve comunque essere posta un’indicazione atta ad indicare l’impresa produttrice (integrazione dell’art. 12 della Legge 16.8.1962 con l’art. 10 della Legge 16.7.1974).

 

La normativa di riferimento è dettata dalla UE 

In caso di vendita “alla spina”, in ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, direttamente sull’impianto di spillatura e in maniera ben visibile al consumatore, un cartello indicante il nome dell’impresa produttrice o la sua ragione sociale (integrazione dell’art. 23 della Legge 16.8.1962 con l’art. 8 della Legge 16.7.1974).

La birra importata deve corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti stabiliti dalla Legge 16.8.1962; i recipienti e le bottiglie devono essere conformi a quanto da essa stabilito e recare in lingua italiana le indicazioni prescritte. La birra di provenienza estera, ma imbottigliata in Italia, deve recare a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale dell’imbottigliatore, nonché la sede dello stabilimento imbottigliatore con la dicitura “impresa imbottigliatrice…” (Legge 16.8.1962, art. 19).

È ammessa l’esportazione di birra e può essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purché a cura del produttore venga dimostrata l’effettiva destinazione del prodotto all’esportazione (Legge 16.8.1962, art. 21).

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